R.I.T.A.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Cos’é?

La Rendita Integrativa temporanea Anticipata, RITA, è stata Introdotta con la legge di bilancio per il 2018 (legge n.205/2017) ed è in vigore dal 1°gennaio 2018.

Si tratta della possibilità, riconosciuta a totale discrezione dell’aderente ad una qualsiasi forma di previdenza complementare, di ottenere l’erogazione, anticipata e frazionata, di parte o della totalità del capitale maturato. E’ il cliente che definisce la rata, in funzione del montante di capitale che desidera ricevere in anticipo rispetto al momento in cui maturerà i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica “classica”.

Il capitale che l’iscritto ha maturato nel fondo pensione, viene suddiviso in rate e versato per il periodo compreso tra il momento in cui il fondo pensione ha accettato la richiesta dell’aderente ed il raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Sulla parte della posizione previdenziale non destinata alla RITA è comunque possibile chiedere anticipazioni e riscatti e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita. E’ possibile anche trasferire ad altro fondo la propria posizione individuale considerando, però, che riguarderà la totalità della stessa con inevitabile revoca della RITA in essere.

In caso di decesso dell’iscritto nel corso dell’erogazione, il montante residuo verrà riscattato dagli eredi o dai beneficiari designati.

Chi può accedere alla RITA?

Alla RITA possono accedere i lavoratori del settore privato nonché i lavoratori del settore pubblico, purché abbiano aderito a piani individuali pensionistici o fondi pensione.

Quali sono i requisiti richiesti?

I requisiti richiesti per accedere alla RITA sono:

  • la cessazione dell’attività lavorativa;
  • la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 5 anni;
  • un’anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza;
  • almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

o in alternativa:

  • un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi;
  • la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 10 anni.

Quanto costa?

L’attivazione della R.I.T.A. è assolutamente gratuita. E’ previsto solo un costo di erogazione di ogni rata pari ad € 10, che verranno addebitati in corrispondenza di ciascuna rata trimestrale.

Come richiedere la RITA?

Per presentare la richiesta della R.I.T.A. l’Iscritto può consultare la modulistica richiesta e i documenti da allegare nella sezione R.I.T.A. a questa pagina del sito.

Erogazione della RITA

Una volta che il Fondo pensione ha accettato la domanda di RITA, può avere inizio l’erogazione della rendita periodica.

L’erogazione della RITA copre un intervallo temporale predefinito, pari ad un massimo di 10 anni.

Le rate in erogazione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Il montante corrispondente alla RITA continuerà a rivalutarsi.

Le rate sono soggette, al momento dell’erogazione, alla stessa imposizione fiscale prevista per le prestazioni di capitale.