Sei contraente/beneficiario di polizze a scadenza?

 

Ti informiamo che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dalla Legge n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012,i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ti ricordiamo che, ai sensi della legge n. 266/2005 – ex art. 345 quater – la Compagnia sarà tenuta a devolvere al Fondo, istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze, gli importi che non saranno reclamati dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione applicabile.